venerdì 22 aprile 2011

Bacino Sicilia Occidentale: Sospesi i concorsi – precedenza alla mobilità


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SEZIONE DI PALERMO CON DISPOSITIVI N° 639-640-642/2011 ACCOGLIE IL RICORSO DI ANGELO CORACI + 23 INFERMIERI + 2 TECNICI DI RADIOLOGIA + 1 FISIOTERAPISTA IN SERVIZIO PRESSO LE AZIENDE SANITARIE DEL NORD CHE CON RICORSO PRESENTATO DALLO STUDIO LEGALE AVV. ALBERTO BARBERA DI MESSINA HANNO CHIESTO L’ANNULLAMENTO DEI CONCORSI INDETTI DALL’A.S.P. DI PALERMO QUALE AZIENDA CAPOFILA DELLE AZIENDE SANITARIE DEL BACINO DELLA SICILIA OCCIDENTALE – PALERMO-TRAPANI-CALTANISSETTA-AGRIGENTO E LA TOTALE COPERTURA DEI POSTI VACANTI MEDIANTE PROCEDURE DI MOBILITA’

N. 00327/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00639/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 639 del 2011, proposto da R. C., A. M., S. M. I., V. G., P. C., G.C., A. M. C. C., V. S., P. B., G. G., N. C., T. S., E. C. G., A. S., F. B., F. F., A. A., D.G., A. B., A. S., M. R., R. V., D. C., S. B., A. R., tutti rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Barbera, con domicilio eletto presso l’avv. Francesca Saccullo in Palermo, via G. Pacini N.12;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Damiani e Francesca Lubrano, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Azienda Usl N.6 in Palermo, via Pindemonte 88;
Regione Sicilia, Assessorato della Salute, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, è domiciliato per legge;
Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Lisa Riggi, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Castronovo in Palermo, via G. Pacini N. 5;

Comitato del Bacino Sicilia Occidentale, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, Azienda Ospedaliera Ospedale Riuniti Villa Sofia – Cervello, Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

- del bando di concorso pubblico per titoli, emanato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, per la copertura di complessivi n. 258 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere (Categoria “D”) per il “bacino Sicilia occidentale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana serie concorsi n.18 del 31.12.2010 e sulla G.U.R.I – Serie speciale Concorsi ed esami n. 02 del 07/01/2011 nonché,

- in parte qua, dell’avviso pubblico, per titoli, di mobilità in ambito regionale ed interregionale, emanato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, per la copertura di complessivi n. 256 posti

di collaboratore professionale sanitario – Infermiere (ctg. “D”) per il “bacino Sicilia occidentale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana serie concorsi n.18 del 31.12.2010 e sulla G.U.R.I – Serie speciale Concorsi ed esami n. 02 del 07/01/2011 nonché

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi comprese, ove occorra, la circolare assessoriale n.52113 del 3.12.2010 e le delibere nn. 997 e 993, entrambe del 20/12/2010, richiamate rispettivamente nei predetti bandi e mai portate a conoscenza dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, dell’Assessorato Regionale della Salute e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che appare sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia investe gli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, sicché la contestazione concerne l’esercizio del potere dell’Amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, t.u. 30 marzo 2001 n. 165 (Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4072).

Rilevato, quanto al fumus boni iuris, che “l’art. 30, comma 2 bis, del d.l.vo 30 marzo 2001, n. 165 non lascia spazio a dubbi circa il fatto che le procedure di mobilità debbano sempre essere preferite a quelle concorsuali” (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 2 dicembre 2009, n. 2634), come peraltro già affermato anche da questa Sezione con l’ordinanza cautelare n. 225/2011;

Ritenuto che la citata disposizione – contrariamente a quanto affermato dalla difesa della A.S.P. di Trapani – ponga una chiara regola preclusiva rispetto a nuove assunzioni in presenza di una scopertura di organico colmabile a mezzo di procedura di mobilità, in quanto “l’art. 30 d. l.vo n. 165/2001 nella sua originaria formulazione, si limitava a prevedere la procedura di mobilità volontaria senza stabilire alcuna priorità rispetto ad altre forme alternative di copertura di posti disponibili in organico (ad es. procedure concorsuali o utilizzazione di graduatorie valide), per cui anche la scelta di procedura di mobilità volontaria era rimessa ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione” (Consiglio di Stato, sez. V, 15 ottobre 2009 , n. 6332), mentre il testo attualmente vigente, conseguente alle modifiche intervenute con il d.l. 31.1.2005 n. 7, convertito dalla l. 31.3.2005 n. 43 e con la l. 28.11.2005 n. 246, esprime, al contrario, detta regola di priorità.

Ritenuto che sussista altresì il pregiudizio grave ed irreparabile, per cui va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

Accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe, e per l’effetto:

a) sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di marzo 2012.

Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:

Filoreto D’Agostino, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

LO STESSO RICORSO E’ STATO ACCOLTO PER 2 TECNICI DI RADIOLOGIA ED 1 FISIOTERAPISTA




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