venerdì 12 novembre 2010

Approvata legge Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, permessi legge 104/92, mobilità volontaria


La legge delega al governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, modifica benefici legge 104/92 assistenza ai portatori di handicap, mobilità volontaria, par-time, orario di lavoro e di controversie di lavoro, conosciuta meglio come il “collegato al lavoro” – ex DDL 1441-quater – ha ultimato il suo iter ed è in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

In sintesi gli articoli che riguardano i dipendenti pubblici.

Art. 1: Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti.

Entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge nella gazzetta ufficiale, il Governo deve adottare uno o più decreti legislativi al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Art. 5: Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni

Per le pubbliche amministrazioni non sarà più necessario comunicare agli uffici del lavoro le instaurazioni (proroghe, trasformazioni, cessazioni) di rapporti di lavoro entro il giorno antecedente a quello in cui si verifica l’evento. Mentre viene previsto per le stesse:

Ancora è previsto per le pubbliche amministrazione:

  • l’obbligo di trasmissione per via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica tutti i dati relativi a retribuzioni annuali, curricula vitae, numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica d’uso professionale dei dirigenti e i tassi di presenza e assenza del personale: dati che saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento;
  • per quanto concerne le modalità di assunzione, il datore di lavoro pubblico non sarà più obbligato alla consegna immediata al lavoratore di una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (o copia del contratto individuale di lavoro): potrà assolvere a tale obbligo entro 20 giorni;
  • non vi sarà più l’obbligo di comunicazione entro il termine di 5 giorni agli uffici del lavoro competenti per territorio delle variazioni intervenute nel corso del rapporto di lavoro stesso;

Art. 7: Modifiche alla disciplina sull’orario di lavoro

Vengono inasprite, a livello economico, le sanzioni per le Amministrazioni che non rispettano quanto previsto dalla norma legislativa – ex decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - in materia di orario di lavoro e lavoro notturno.

Art. 13: Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni

Viene sancita la possibilità di fruire della mobilità volontaria ex art. 30, del d.l.vo 165/2001, ossia il passaggio diretto di personale, nella forma dell’assegnazione temporanea per un massimo di tre anni. Infatti, le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia.

Art. 16: Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Una norma che penalizza fortemente le donne e quanti hanno chiesto di fruire, nella pubblica amministrazione, del rapporto di lavoro a part – time. Infatti, le amministrazioni

pubbliche entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore della legge n. 133 del 2008.

Art. 18: Aspettativa

Una novità assoluta nella pubblica amministrazione: i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L’aspettativa è concessa dall’amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato e nello stesso periodo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità.

Art. 21: Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche

Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

La composizione del Comitato è paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall’amministrazione.

La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»;

Art. 22: Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale

I dirigenti medici e i dirigenti del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale vanno in quiescenza al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.
Tale norma si applica retroattivamente ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010.

Art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di

handicap in situazione di gravità.

Si tratta di ulteriore modifiche all’art. 33 della legge 104 del 1992 e successive modificazioni relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave. Modifiche che riguardano sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati.

Beneficiari dei permessi

In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:

1. il genitore;

2. il coniuge;

3. il parente o l’affine entro il secondo grado (esempio, nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello. I parenti ed affini di terzo grado (esempio, zii e bisnonni) possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:

a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti; il termine “mancanti” presente nel testo di legge è ambiguo e si presta alle più diverse interpretazioni su cui gli istituti previdenziali avranno margine di proporre le loro interpretazioni e su cui vi saranno evidenti contenziosi;

b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.

Scompaiono dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti, in precedenza, nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona con disabilità.

Chi non rientra in questa casistica e che finora ha fruito dei permessi grazie alla precedente normativa, si vedrà prossimamente revocare le agevolazioni concesse.

Genitori di bambini di età inferiore ai tre anni: rimangono invariate le precedenti disposizioni di

due ore di permesso giornaliero o prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino ed anche la possibilità di fruire dei permessi articolati in tre giorni.
Il nuovo testo indica che entrambi i genitori possono avvalersi, alternativamente, dei permessi anche all’interno dello stesso mese.

Sede di lavoro

Il comma 5 dell’articolo 33 prevedeva che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave abbia diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Il testo approvato indica come riferimento il domicilio della persona disabile da assistere, e non più quella dello stesso lavoratore.

Art. 31: Conciliazione e arbitrato

Fino a questo momento l’esperimento del tentativo di conciliazione (o il decorso di 60 giorni dalla sua richiesta) rappresentava una condizione di procedibilità della domanda davanti al giudice del lavoro.

Ora, invece, il tentativo di conciliazione davanti alla Direzione provinciale del lavoro, anche quando il rapporto di lavoro sia di diritto pubblico, viene reso facoltativo e gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.

La conciliazione può essere proposta anche tramite l’associazione sindacale alla quale l’interessato aderisce o conferisce mandato.

La richiesta deve precisare:

1) nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria.
Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

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