martedì 2 agosto 2011

Cambiano le regole per congedi, aspettative e permessi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011, il D.Lgs. 18 luglio 2011 n. 119 recante “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”, che mette ordine alle norme vigenti in >materia in merito alla tipologia dei permessi, alla ridefinizione di presupposti oggettivi e soggettivi, di criteri e modalità per la fruizione di congedi, permessi e aspettative, comunque denominati, nonché alla razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare ai fini della loro fruizione.

Le novità sono:

1) Riconoscimento del diritto al rientro al lavoro anticipato - previo preavviso di 10 giorni - per le lavoratrici che lo richiedono a seguito di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute (art. 2 D.Lgs. 119/2011 che ha modificato l’art. 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tut ela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).


2) La normativa speciale sui riposi, in caso di adozione e affidamento, sarà valida per tutto il primo anno di ingresso del minore in famiglia e non più nel primo anno di via del bambino (art. 8 D.Lgs. 119/2011 che ha modificato l’art. 45 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).


3) Il congedo parentale per i genitori di bambini disabili potrà essere prolungato se condo un ordine preciso: per ogni minore con handicap, uno dei due genitori ha il diritto al prolungamento del congedo parentale entro l’ottavo anno di vita del bambino e i genitori di bambini disabili possono fruire alternativamente del conged o (6 mesi per la madre, 7 mesi il padre, 11 mesi se insieme), in modo continuativo o frazionato per un periodo massimo di tre anni complessivi, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore (art. 3 D.Lgs. 119/2011 che ha modificato l’art. 33 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).


4) Nuove regole per il congedo per l’assistenza a un portatore di handicap grave che sanc isce il diritto, di entrambi i genitori anche adottivi, di fruire dei permessi alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese fino a un massimo di 2 anni (per ogni genitore) nell’arco dell’intera vita lavorativa. Il permesso vale anche se l’assistito non è un figlio ma un parente (di primo o secondo grado) ma solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni d’età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti (art. 4 D.Lgs. 119/2011 che ha modificato l’art. 42 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

5) Infine, una norma di coordinamento con la riforma Gelmini sui congedi straordinari per i dipendenti pubblici ammessi ai concorsi di dottorato di ricerca: l’aspettativa è estesa a tutto il personale «contrattualizzato»: nuove regole sui congedi retribuiti per cura dei lavoratori con invalidità (previsti fino a 30 giorni all’anno) e sui congedi straordinari per studio dei dipendenti pubblici ammessi a concorsi per dottorato. Posso essere fruiti una volta solo e il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro, nei due anni successivi al periodo di aspettativa, dovrà restituire gli emolumenti percepiti durante il congedo (art. 5 D.Lgs. 119/2011 che ha modificato l’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476).

Il decreto legislativo n. 119/2011 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri Renato Brunetta e Maurizio Sacconi, così come richiesto al Governo dal “collegato lavoro” (Legge n. 183 del 4 novembre 2010).
handicap

Nel corso dell’anno 2010, stando ai dati raccolti dal Dipartimento Funzione pubblica, 244.997 dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche (pari al 7,4% del totale) ha beneficiato di un permesso o un congedo per l'assistenza di un figlio o un parente con handicap, come previsto dalla legge 104 del 1992. Il monitoraggio effettuato da palazzo Vidoni è stato realizzato in attuazione di un obbligo previsto dal «collegato lavoro», vale a dire la legge 183/2010. Risulta che per le 19mila amministrazioni censite (il 75,4% del totale), il ricorso ai permessi o ai congedi parentali s'è tradotto in oltre 4,8 milioni di giornate di lavoro in meno, per un costo stimato di poco inferiore ai 730 milioni di euro.

Le modifiche introdotte ridefiniscono i criteri e le modalità per la fruizione di congedi, permessi e aspettative, comunque denominati, e consentono di eliminare alcuni dubbi interpretativi sulle disposizioni vigenti fino ad oggi.

Si tratta di un provvedimento che da un lato favorisce i lavoratori che ne fanno richiesta, dall'altro stabilisce importanti misure restrittive al fine di evitare abusi o illeciti.

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