sabato 23 ottobre 2010

DOCUMENTO INTEGRALE DELLA FLC CGIL DI MESSINA SULLA ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO AMBULANZE

Federazione Lavoratori della Conoscenza
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                                                                                  Prot. n. 44
                                                                  Messina, lì 22.10.2010

                                                                  Al Direttore Generale
                                                                  AOU di Messina

                                                                  Al Direttore Sanitario
                                                                  AOU di Messina

                                                                  Al Direttore Amministrativo
                                                                  AOU di Messina

                                                                  Al Direttore Sanitario di Presidio
                                                                  AOU di Messina

Oggetto: Delibere Direttore Generale del 21.12.2009, n. 300, del 22.04.2010, n. 331, e del 14.10.2010, n. 781: violazione art. 21 Legge Regione Sicilia 14 aprile 2009, n. 5.

La scrivente O.S. ritiene che le Delibere del Direttore Generale del 21.12.2009, n. 300, del 22.04.2010, n. 331, e del 14.10.2010, n. 781, avente ad oggetto l’affidamento ad una ditta privata “Croce Amica One srl” della copertura di un turno di notte (h 20,00/h 8,00) del servizio di ambulanze, dapprima per un periodo di quattro mesi e successivamente con due proroghe di quattro mesi ciascuno, violi l’art. 21 della Legge Regione Sicilia 14 aprile 2009, n. 5, nella parte in cui afferma che
1.  E' fatto divieto alle Aziende del Servizio sanitario regionale ed agli enti pubblici del settore di affidare mediante appalto di servizi o con consulenze esterne l'espletamento di funzioni il cui esercizio rientra nelle competenze di uffici o di unità operative aziendali. 2.  Nei casi di comprovata necessità derivante da carenza di organico degli uffici o unità operative ovvero per cause non ascrivibili a scelte della direzione generale, è possibile derogare al divieto di cui al comma 1, con provvedimento del direttore generale adeguatamente motivato e nel rispetto delle modalità previste dal comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Assessorato regionale della sanità e da comunicare successivamente alla Corte dei conti. 3.  La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta diretta responsabilità, anche patrimoniale, del direttore generale.

Il costo per ciascun affidamento di quattro mesi è pari a Euro 45.071,40 più IVA, per cui l’ammontare complessivo per i quattro mesi più le due proroghe è pari a Euro 135.214,20 esente IVA. Invece il costo che l’Azienda avrebbe dovuto sostenere per assumere 5 autisti, e così coprire non un solo turno di notte, ma bensì anche quello di mattina e di pomeriggio sarebbe stato pari ad Euro 91.969,20 (CCNL Biennio Economico 2008-2009 Personale di Comparto Sanità posizione economica Bs 0). E’ di tutta evidenza, a parte il divieto contenuto nella norma sopra citata, la notevole differenza di costo e anche in termini di quantità e qualità della scelta operata dall’Amministrazione dell’AOU: ad un costo inferiore si sarebbe potuto avere un servizio che copriva tre turni completi e quindi migliore. E’ appena il caso di ricordare che la stessa citata Legge Regione Sicilia 14 aprile 2009, n. 5, all’art. 29 afferma:

1.       La validità delle graduatorie dei concorsi espletati dalle Aziende sanitarie ospedaliere e territoriali in scadenza nel biennio 2009-2010 è prorogata al 31 dicembre 2010. Le nuove Aziende istituite ai sensi della presente legge possono, ove necessario, attingere alle predette graduatorie dei concorsi espletati dalle Aziende cui subentrano.

Ebbene esiste presso l’AOU di Messina una graduatoria per autisti di ambulanza, che in base alla norma sopra citata è prorogata al 31 dicembre 2010, a cui si sarebbe potuto attingere per offrire un  servizio migliore ad un costo inferiore. E, comunque, perché non coprire eventuali turni di autista scoperti con il personale attualmente in forza al Servizio Ambulanze?
La Delibera del 14.10.2010, n. 781, interviene, poi, con notevole ritardo rispetto alla scadenza contenuta nella Delibera del 22.04.2010, n. 331: infatti il servizio affidato avrebbe dovuto cessare alle ore 8 del 12.09.2010. Pertanto dal 12.09.2010 al 14.10.2010 il servizio in questione prosegue senza alcuna copertura deliberativa e quindi impegno di spesa. Peraltro solo il 6 ottobre 2010 il Direttore Sanitario di Presidio, con nota appunto del 06.10.2010, prot. n. 46785, (nota allegata alla Delibera del 14.10.2010, n. 781) segnala che l’affidamento effettuato con Delibera del 22.04.2010, n. 331, è scaduto il 12.09.2010. Nella stessa nota il Direttore Sanitario di Presidio annota a penna la richiesta di proroga per altri quattro mesi, senza alcuna motivazione rispetto alla richiesta stessa.
Inoltre la Delibera del 14.10.2010, n. 781, così come quella del 22.04.2010, n. 331, autorizza la proroga nelle more che entri a regime il nuovo organismo senza scopo di lucro, composto dalle Aziende Sanitarie Provinciali, dalle Aziende Ospedaliere e dalle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Siciliana, che persegue, ai sensi dell’art. 24, c. 10 della l.r.s. n. 5 del 2009, la collaborazione organizzativa e gestionale, dei servizi di emergenza sanitaria nell’ambito del Servizio Emergenza Urgenza Siciliano e provvede a tutte le attività strumentali connesse alla gestione del rapporto con l’utenza, ivi compreso il trasporto intra-ospedaliero, ai sensi dell’Atto di intesa tra Stato-Regioni del maggio 1996: ebbene per quanto attiene il trasporto intra-ospedaliero questo non potrà entrare probabilmente in funzione non prima della fine del 2011. Allora perché l’AOU continua con il sistema delle proroghe?
Infine in ogni caso, e prescindendo dalle osservazioni sopra esposte, perché coprire con un’ambulanza privata un turno di notte, quando è nel turno di mattina che si registra la maggiore richiesta di intervento da parte delle unità operative, come già sottolineato dalla scrivente O.S. in una nota nel lontano 25 gennaio 2010, prot. n. 5.
Per le ragioni sopra esposte la scrivente O.S. chiede che l’Amministrazione dell’AOU annulli in autotutela la Delibera in oggetto. In caso contrario la scrivente O.S. si vedrà costretta ad agire nelle sedi compenti, secondo quanto prescritto dall’art. 21 della Legge Regione Sicilia 14 aprile 2009, n. 5.
         Distinti saluti.

                                                                p. La Segreteria FLC CGIL Messina

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